ing.arch. erich theiner     Erich Theiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Wettbewerbe im Bauwesen

  

 

       

 

                                       

 

 Im folgenden werden  einige wesentliche gesetzliche Voraussetzungen  zu Ideen- und Planungswettbewerben wiedergegeben   (unvollständige Auswahl)

 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 Codice de Lise sui Contratti Pubblici

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

 

I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

 

Art. 4. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1.   Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

 Art. 10. Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 1.   Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2.   Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4.   Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,

amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8.   Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare

 Art. 11.  Fasi delle procedure di affidamento

1.   L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

2.   Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

10.   Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.

 

Titolo I

CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

 (artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)

 211.000 euro,   ->  für Lieferungen und Dienstleistungen 193.000 €.

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B; 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

>     > für Arbeiten  4.845.000 ;

 Art. 29. Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

Art. 39. Requisiti di idoneita' professionale

Art. 41. Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

Art. 42. Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

Art. 50. Avvalimento nei caso di operativita' di sistemi di attestazione o di sistemi di quaiificazione

Art. 68. Specifiche tecniche

Art. 78. Verbali

Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore

Art. 82. Criterio del prezzo piu' basso

Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu'vantaggiosa

(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal  regolamento.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco,formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

 

 Sezione III

Concorsi di progettazione

Art. 99.  Ambito di applicazione e oggetto

 3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

Art. 101.  Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione

(art. 66, direttiva 2004/18)

1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h).

Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi e forniture.

 Art. 102. Bandi e avvisi

 Art. 105.Selezione dei concorrenti

(art. 72, direttiva 2004/18)

1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.

2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori.

Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non puo' essere inferiore a dieci.

 

 Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice

(art. 73, direttiva 2004/18)

1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, nei limiti di compatibilita'.

2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

 Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice

(art. 74, direttiva 2004/18)

1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.

2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.

3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

 

 Art. 108.   Concorso di idee

(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilita', anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

 2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.

 Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

 4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

 6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

 

 Art. 109.  Concorsi in due gradi

(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)

 1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita' la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

 2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.

  Art. 110.  Concorsi sotto soglia

1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere

espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parita' di trattamento, non discriminazione e proporzionalita'.