Il
decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione
in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione
stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera
delle parti.
Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall'art. 60
della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell'Unione
europea n. 52 del 2008.
Si
prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione
finalizzata alla conciliazione:
-
la prima volta alla ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia;
-
la seconda, invece, alla formulazione
di una proposta per la risoluzione della controversia.
I mediatori, vale a dire coloro che, individualmente o
collegialmente, svolgono tale attività, non possono adottare decisioni
vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione.
Quest'ultimo potrà svolgersi, su istanza dell'interessato, presso appositi
organismi all'uopo abilitati, iscritti in un registro istituito con
decreto del Ministro della giustizia.
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il
decreto legislativo distingue tre tipi di
mediazione:
-
la mediazione obbligatoria,
-
quella volontaria
-
quella demandata dal giudice.
La mediazione, rispetto ad alcune materie elencate nell'articolo
5 del d.lgs. n.28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per
l'avvio del processo (tuttavia occorre sottolineare che l'improcedibilità
deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza).
Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più
diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della
singola controversia.
Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai
quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più
fertile il terreno della composizione stragiudiziale.
La mediazione obbligatoria, che entrerà in vigore decorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore del decreto, ovvero il 20 marzo 2011, riguarda, ad
esempio, le liti in materia di condominio, successioni ereditarie,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,
da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In
questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare
la mediazione e deve essere all'uopo informata dal proprio avvocato con un
documento sottoscritto dall'assistito.
Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto
introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la
mediazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su
base volontaria, sia prima che durante il processo.
La mediazione sollecitata dal giudice è prevista anche dalla direttiva
comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione
giudiziale.
Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d'appello,
il giudice potrà valutare se formulare l'invito alle parti a ricorrere
agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura
della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire
dilazioni.
L'invito del giudice deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista,
prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito del
giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.
L'istituto della mediazione non si applica ai procedimenti elencati nel
comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità
ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento
l'assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni
emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo
esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto
professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non
potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni,
all'altra parte.
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a
livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare
ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto
di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno
così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto
dotato di professionalità per comporli.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi,
trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.
-
Presentata la domanda presso l'organismo di mediazione,
è designato un mediatore, e fissato il primo incontro tra le parti (non
oltre quindici giorni dal deposito della domanda)
-
La domanda e la data dell'incontro
sono comunicate all'altra parte, anche a cura dell'istante.
-
Il mediatore cerca un accordo
amichevole di definizione della controversia.
-
Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale,
sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
-
Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione. Nel
verbale, contenente l'indicazione della proposta, si dà atto della
mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento
di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile.
In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta
delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
Dal punto di vista dell'efficacia esecutiva, qualora l'accordo
venga raggiunto, dovrà essere omologato
dal tribunale, che ne verificherà
regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il
conseguente verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore,
può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o
inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro
adempimento.
All'esito del processo civile, se il provvedimento del giudice
corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa,
il giudice esclude la ripetizione delle
spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
relativamente al periodo successivo alla stessa,
e la condanna al pagamento delle spese
processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo,
nonché al pagamento del contributo unificato.
Il testo regola la figura istituzionale degli organismi di
mediazione, ovvero degli enti pubblici o privati presso i quali può
svolgersi il procedimento di mediazione, generalizzando il sistema
previsto dalla conciliazione societaria, con un Registro tenuto e vigilato
dal Ministero della giustizia.
Per l'iscrizione dell'organismo sarà necessario
depositare il regolamento, in cui
prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie
di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.
Al regolamento dovranno allegarsi le
tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli
enti pubblici sono stabilite con decreto.
Nei casi di parti cui spetta, nel processo, il gratuito patrocinio,
l'organismo fornirà la prestazione gratuitamente.
Quanto agli enti coinvolti, i consigli
degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a
semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali
messi a disposizione dal presidente del tribunale.
L'iscrizione a semplice domanda è subordinata comunque alla verifica, da
parte del Ministero della giustizia, di alcuni requisiti minimi, che
consentono all'organismo il materiale svolgimento dell'attività.
Si prevede poi la facoltà di istituire, previa autorizzazione,
organismi di mediazione anche presso i consigli degli altri ordini
professionali: ciò risponde all'esigenza di sviluppare organismi in
grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie
tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile o
simili).
Anche tali organismi, così come quelli istituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno iscritti a
semplice domanda. La natura pubblicistica degli enti che istituiscono gli
organismi offre, infatti, una garanzia di serietà ed efficienza. Anche in
questo caso l'iscrizione a semplice domanda non priva l'amministrazione
che detiene il registro del potere di verificare l`esistenza dei requisiti
minimi, né dei poteri di vigilanza successivi.
Presso il Ministero della giustizia, è prevista l'istituzione, to
ministeriale, dell'elenco dei formatori per la mediazione.
Sono infine previste agevolazioni fiscali. Tutti gli atti
relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e
da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
In particolare, il verbale di
conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di
50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
In caso di successo della mediazione, le
parti avranno diritto a un credito
d'imposta fino a un massimo di
500
euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute
all'organismo di mediazione.
In caso di insuccesso della mediazione,
il credito d'imposta è ridotto della metà.
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