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Theiner Erich |
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Streitbeilegung
bei öffentlichen Arbeiten
Das Staatsgesetz (codice de Lise) sieht verschiedene alternative Verfahren zur Streitbeilegung vor.Auszug aus dem Gesetz vom 12 April 2006, Nr.163 - Codice de Lise:------------------------------------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Art. 239. Transazione 1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. 3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 240. Accordo
bonario 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. 2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1. 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5.
Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni
di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento. 7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza. 8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico. 9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione
ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra
gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra
avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed
architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei
requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del
collegio arbitrale.
10.
Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a
carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a
ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e
dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi
minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre
2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. 11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni. 12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari. 13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. 15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati
a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero
della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo
di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui
al comma 10.
16.
Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento
del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della
proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile
decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13. 17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. 18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione. 19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. 20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario. 21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo. 22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
Art.
240-bis. Definizione delle riserve 1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art.
241. Arbitrato
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
1-bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la
gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto
conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la
clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto,
comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri. 4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il
Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato
dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce, muniti di precipui
requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non
hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi
arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in
cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del
difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio
effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo
ai sensi dell'articolo
829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
6. In
aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo
815 del codice di procedura civile,
non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o
dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i
servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in
qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle
controversie stesse, anche ai sensi dell'articolo
240. 7. Presso l'Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242. 8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il
lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace
con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro
quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri
e a carico delle parti una somma pari all'uno per mille del valore della
relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'Autorità.
10.
Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell'articolo
825 del codice di procedura civile
è preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti
pubblici. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura
del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno
per il fascicolo d'ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è
restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti
di cui all'articolo
825 del codice di procedura civile.
11. (comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 53 del 2010)
12.
Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con separata
ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i
criteri stabiliti dal
decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000,
n. 398,
e applica le tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi
stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque
vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità
delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e
all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale,
comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non può comunque
superare l'importo di 100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. L'articolo
24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente
comma. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali,
nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce
titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo
633 del codice di procedura civile.
12-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo
92, secondo comma, del codice di procedura civile,
il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese
del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello
dell'accoglimento.
13.
Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal
collegio arbitrale è liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli
da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella
misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
15-bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per
violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione
del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla
data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15-ter. Su istanza di parte la Corte d'appello può sospendere, con ordinanza,
l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo
351 del codice di procedura civile.
Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta
dal presidente, il collegio verifica se il giudizio è in condizione di essere
definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione
orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza
pronunzia sentenza a norma dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile.
Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di
essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una
udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei
periodi precedenti.
Art. 242. Camera arbitrale e albo degli
arbitri 1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15. 2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale. 3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità. 5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione. 6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a)
magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in
servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti,
nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo; 7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 10. Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
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Baumediation, Mediation, Mediation am Bau
20.05.12